La musica e la garanzia del diritto d’autore
In Italia esistono specifiche leggi che regolano il diritto d’autore, ed è la SIAE ad occuparsi dell’esercizio di tale diritto. Grazie a questa tutela, gli autori di opere musicali possono vedere riconosciuta la loro creatività e godere dei diritti, sia dal punto di vista morale che economico, che da essa derivano.
La tutela del diritto d’autore in Italia
In Italia il diritto d’autore è tutelato da una specifica legge (L. 22 aprile 1941 n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e dalle sue successive modifiche, nonché dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile (“Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”). La Legge 633/1941, in particolare, definisce molto chiaramente l’oggetto della tutela: “Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico – musicali e variazioni musicali purché costituiscano un’opera originale in sé”. La concessione del diritto d’autore ha lo scopo di tutelare il realizzatore di un’opera originale, musica compresa, e di riservargli i diritti che derivano dalla sua creatività.
Il diritto d’autore in musica
In Italia è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) ad essere preposta alla protezione ed all’esercizio del diritto d’autore. Affinchè possa proteggere la propria opera musicale tramite la SIAE, l’autore deve essere registrato presso la società, e lo stesso avviene quando di una stessa opera esistono più autori (come ad esempio in un complesso musicale). La SIAE è in rapporto con la rete internazionale che comprende le diverse Società di Autori e, di conseguenza, un’opera registrata in Italia è protetta anche a livello internazionale. La SIAE è un’organizzazione di intermediazione che, sino a poco tempo fa, rappresentava un vincolo obbligatorio in Italia. Grazie alle norme comunitarie, tuttavia, al giorno d’oggi gli autori possono iscriversi liberamente agli omologhi della SIAE negli altri Paesi dell’Unione Europea. Secondo le leggi italiane ed europee, un’opera musicale può essere utilizzata liberamente e diventare di dominio pubblico 70 anni dopo la morte del suo autore (o dell’ultimo dei suoi coautori). In caso di opere extraeuropee la situazione varia, dal momenti che ogni nazione si basa su una sua specifica normativa.
Illustrazione: KENCKOphotography – Fotolia
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